Onorevoli Colleghi! - Una serie di episodi di malcostume, a volte purtroppo dimostratisi fondati, a volte gonfiati da speculazioni di parte, hanno turbato e turbano la pubblica opinione.
      Il giudizio che consegue all'insorgere di ogni nuovo episodio scandalistico finisce con l'estendersi, spesso ingiustamente, a tutta la classe politica dirigente, sminuendo la stima dei cittadini in chi li rappresenta e amministra, indebolendo nella loro coscienza la fiducia nelle libere istituzioni, ponendo in dubbio la validità stessa del sistema giuridico-costituzionale che regola la vita del nostro Stato.
      Allo scopo di rasserenare la pubblica opinione, di ristabilire nei cittadini la piena fiducia nei propri amministratori, di colpire, laddove si rendesse necessario, gli eventuali responsabili di malcostume politico e amministrativo, si ritiene di dover appagare l'esigenza di chi è giustamente allarmato per il continuo ripetersi di scandali, presentando la proposta di legge in oggetto che, se approvata, potrà essere un mezzo idoneo a indagare e ad accertare eventuali illeciti. In tal modo, l'individuazione delle colpe e delle responsabilità dei singoli farà convinti anche di quanto possa essere ingiusto, oltreché inopportuno, un giudizio sommario e superficiale di condanna morale nei confronti di tanti che con nobiltà di intenti e con rettitudine di agire, pur se con risultati a volte non soddisfacenti, hanno dedicato e dedicano la propria attività ed esperienza al servizio del Paese.
      D'altra parte, come è noto, il ripetersi di episodi scandalistici e di malcostume ha determinato la necessità di procedere spesso con inchieste parlamentari all'accertamento di responsabilità; ciò è conferma che si è fatta più pressante nel Paese l'esigenza di indagini sempre più frequenti. Consegue da tale situazione la duplice opportunità di non trasformare il Parlamento in organo di inchieste, come si sta verificando, e di istituire, per l'accertamento di determinate responsabilità connesse ad attività politico-amministrative, un organo proprio con la garanzia suprema della magistratura,

 

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in pieno rispetto anche dell'articolo 102 della Costituzione.
      Si ha motivo di ritenere che i pubblici amministratori e coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche politiche che non abbiano nulla da paventare da indagini sulle origini, sulla provenienza e sulla formazione del patrimonio proprio o familiare, lungi dall'opporsi alla presente proposta di legge, ne vorranno favorire e facilitare l'approvazione offrendo così essi stessi la dimostrazione che la proposta di legge, oltre che scaturire dalla necessità di tranquillizzare la pubblica opinione, è spontaneo atto di chi intende offrire al pubblico giudizio il più ampio vaglio sul proprio operato.
      La proposta di legge che è sottoposta alla Vostra approvazione, all'articolo 1 indica quali sono le persone nei cui confronti si dovrà procedere ad accertamento per determinare gli eventuali incrementi patrimoniali non giustificati, né giustificabili dalla loro normale attività politica, amministrativa e professionale e decidere, quindi, l'avocazione allo Stato di tali incrementi.
      Partendo dal presupposto che se le più ampie cariche ricoperte rappresentano maggiori titoli onorifici e comportano maggiori responsabilità esse obbligano, per ciò stesso, che si indaghi con titolo di precedenza nei confronti degli interessati, si è ritenuto, come indicato nell'articolo 4, di doversi procedere d'ufficio nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c); mentre nei confronti delle altre persone indicate nello stesso articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), e nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si procederà se e in quanto segnalazioni motivate e firmate, anche di semplici cittadini, perverranno all'autorità giudiziaria.
      Tenuto poi presente che lo spirito che informa la proposta di legge in esame, lungi da qualsiasi preconcetto, è quello di assicurare indagini improntate alla maggiore severità ma anche alla massima obiettività, si è stabilito, con quanto disposto nell'articolo 3, che le persone nei confronti delle quali si procede ad accertamento possano offrire la prova della legittima provenienza di quegli incrementi patrimoniali eccedenti la misura di normale attività. Lo stesso articolo 3 indica il criterio che dovrà essere seguito per la determinazione degli incrementi patrimoniali da avocare allo Stato; si dovrà tenere conto, cioè, della situazione patrimoniale personale e familiare alla data dell'accertamento, rapportata alla situazione che le stesse persone avevano alla data del 1o gennaio 1992 e a quella dell'assunzione di cariche politiche o amministrative; delle attività svolte, dei capitali impiegati, specie se si tratti di interessi risultanti da partecipazioni o cointeressenze a imprese o a società. Con gli articoli 5 e 6 si sono indicate le norme di massima da seguire per procedere all'accertamento e alla decisione di eventuale avocazione.
      Con l'articolo 7 si è data collocazione al credito dello Stato per i profitti politici, stabilendo la devoluzione di diritto allo Stato se e in quanto l'esperimento d'asta riesca infruttuoso.
      L'articolo 8 prevede l'ipotesi di sequestro conservativo nel caso sussistano motivi per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento voglia o possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici.
      Gli articoli 9 e seguenti trattano della competenza. Essa, in attuazione del disposto dell'articolo 102 della Costituzione, è demandata al giudice ordinario e, in particolare, a sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, integrate da due esperti, da scegliere tra i funzionari dipendenti dai Ministeri competenti in materia finanziaria, di grado non inferiore all'area B, posizione economica B3. Alla nomina degli esperti provvede il Consiglio superiore della magistratura o, per delega, il presidente della corte d'appello.
      Si ha fiducia, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge riceva il Vostro consenso e quei suggerimenti che crederete di apportare allo scopo di perfezionare, ai fini dell'approvazione definitiva, una normativa della quale, proprio per il continuo ripetersi di episodi scandalistici, si avverte la necessità.
 

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